Art. 8.
(Segretario generale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato. Il segretario generale può essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato portuale».